Autorizzazione ai versamenti volontari

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa.

Per questi motivi:

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.