Domanda Invalidità Civile

Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa.

La prima è diretta ad accertare il grado di Invalidità civile, Cecità civile, Sordità, Disabilità ed Handicap in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente.

La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione allo stato invalidante riconosciuto.
Per le prestazioni economiche di competenza dell’Inps, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%.

A tal fine si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.

Il grado d’invalidità è determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale.

Possono inoltre fare domanda:

  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.