Indennità di Maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza (normalmente 2 mesi prima e 3 dopo la data presunta del parto).

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e coltivatrici dirette) non sono tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, pur potendo beneficiare dell’indennità.
Nel caso in cui si manifestino problemi di gestazione e/o la lavoratrice madre sia adibita ad un lavoro che possa comprometterne la salute (lavoro a rischio), è possibile richiedere l’astensione anticipata (da autorizzare da parte dell’Asl o della Dtl).

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

La domanda telematica va inoltrata, entro la fine del settimo mese di gravidanza, anche in caso di flessibilità, ossia qualora la lavoratrice madre voglia posticipare la data di inizio del congedo, previo parere del medico.